Gru a cavalletto mobile

Dauniaplast

Caratteristiche della gru elettrica a cavaliere mobile con ruote in PVC.

Portata 6,3 t. scartamento 7,20 m; passo ruote 2,40 m; h max 6,70 m.; altezza massima sollevamento 6 m; 4 ruote orientabili a coppie con angolo di rotazione da -110° a + 110°; può descrivere nello scorrimento tutti i tipi di traiettorie (comprese le linee rette spezzate anche con angolo di 1°). Rispetto al modello ARETA ha una maggiore manovrabilità novità in grado di operare in ambienti esterni ed interni senza installazioni fisse, con macchine ingombranti in altezza che impediscono il passaggio di una gru a ponte o di un apparecchio di sollevamento materiali di tipo fisso. Sul ponte trasla un carrello porta paranco ad altezza ridotta. Le gambe della struttura portante della gru mobile, possono avere un sollevamento telescopico idraulico.

Su richiesta del cliente la gru diventa ad altezza variabile ed eventualmente è in grado di ruotare attorno al proprio asse verticale.

Lo studio Tecnico Stimgru si occupa di progettazione di gru a cavalletto gommate ad azionamento elettrico ed idraulico.

Sistema di sterzatura delle quattro ruote motrici della gru, comandato da joystick.

Questa gru è soggetta a verifiche periodiche da parte di un Organismo di Verifica Abilitato come ad esempio Vericert . L’elenco degli Organismi Notificati è riportato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali XXXVIII Elenco Soggetti Abilitati

Si forniscono qui di seguito alcune informazioni.

Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

  1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
  2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
  3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
  4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento

Perché eseguire i controlli periodici sugli apparecchi di sollevamento è importante?

L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro.

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto – alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. (20)

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII D. del L.gs. 81-2008. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio (dedotto dall’allegato VII del Dlgs 81-08)

Gru a bandiera

Le gru a bandiera sono una soluzione economica, semplice e pratica, generalmente utilizzata per servire singole postazioni di lavoro. Al fine di semplificare il lavoro tra le diverse fasi di lavorazione, è inoltre possibile utilizzare un carroponte per collegare le postazioni e spostare facilmente i semilavorati o prodotti finiti.

La peculiarità di questi impianti è data dalla possibilità di adattarsi ad aree di lavoro anguste e spazi limitati dove altri impianti non potrebbero essere disposti. Inoltre, garantendo molteplici configurazioni, essi possono essere installati anche in strutture con soffitti bassi, con ostacoli particolari o con esigenze specifiche.

Gru a bandiera: una variante per ogni esigenza

Le gru a bandiera sono composte principalmente da un braccio rotante su un perno fissato a una colonna in acciaio oppure, mediante apposita staffatura, a un pilastro in cemento o a una trave presente nel sito produttivo.

LA ROTAZIONE

La rotazione del braccio è in genere di 270°, ma può essere incrementata fino a 300°. Tuttavia, laddove necessario è disponibile anche la versione di gru con rotazione a 360°.

La rotazione del braccio avviene in modo fluido e scorrevole, poiché il perno della gru è montato su cuscinetti a sfera. È possibile, inoltre, limitare la rotazione mediante staffe di finecorsa.

LE NORMATIVE

Tutti gli impianti realizzati sono costruiti nel rispetto delle direttive europee e presentano la dichiarazione di conformità e marcatura CE. Nella fattispecie, essi sono conformi a:

  • 2006-42-CE – Direttiva Macchine
  • 2014-30-UE – Direttiva Europea per la Compatibilità Elettromagnetica
  • 2014-35-UE – Direttiva Europea sulla Bassa Tensione

LE TIPOLOGIE

Le gru a bandiera hanno diverse caratteristiche distintive che ne modificano la configurazione; possiamo distinguerle principalmente per tipologia di basamento o fissaggio e per tipologia di braccio.

Tipologia di Fissaggio

  • Gru a colonna
  • Gru a mensola
  • Gru con basamento pallettizzato

Carroponte

Visivamente si presenta come una trave orizzontale (che può essere singola, monotrave o doppia e bitrave) che unisce due lati di una struttura (quasi sempre una campata di un capannone), alla quale è “appeso”, o “appoggiato”, un paranco di sollevamento (quasi sempre a fune d’acciaio).

COME FUNZIONA IL CARROPONTE

Per gli spostamenti avanti e indietro, il carroponte scorre su dei binari fissati ai due lati della struttura (possiamo immaginare la ruota del treno), mentre, per quelli destra e sinistra, è il carrello di traslazione che ospita il paranco di sollevamento ad assicurarli.

Il carroponte viene comandato dall’operatore tramite una pulsantiera a cavo, i cui pulsanti riproducono i movimenti dei vari spostamenti. Il limite della pulsantiera a filo, è rappresentato dal fatto che l’operatore deve seguire il carroponte nei movimenti (soprattutto in quelli avanti e indietro), e in presenza di ostacoli è costretto a fare slalom fra gli stessi.

In alternativa alla pulsantiera a filo, sempre più utilizzato, è il radiocomando industriale, che, riproducendo i comandi della pulsantiera, bypassa le limitazioni della stessa. Tutte le movimentazioni (che possono essere a singola o a doppia velocità) sono assicurate da motori elettrici e riduttori di varia portata e potenza.

DIRETTIVA MACCHINE: QUALI SONO LE NOVITÀ PER I CARROPONTE

Con l’introduzione della Direttiva macchine del 2006, la costruzione delle gru a ponte ha visto un upgrade che ha portato alla progettazione di macchine sempre più sicure, efficienti ed efficaci: pensiamo solo all’introduzione degli inverter per regolare la velocità dei motori elettrici.

Prima di tale data, infatti, era prassi comune utilizzare comandi “aperto-chiuso “che sottoponevano i componenti meccanici dei motori (soprattutto in quelle macchine con utilizzo intenso e carichi importanti), a forti sollecitazioni compromettendone l’integrità.
Per capirci, è come se una macchina fosse lanciata in una direzione, e, improvvisamente, gli venisse impartito il comando di andare nella direzione opposta senza la possibilità, prima, di rallentare. Immaginiamo ora il carroponte che sta andando in una direzione con il carico appeso e l’operatore premesse all’improvviso il pulsante “indietro”.

L’utilizzo dell’inverter permette di impostare “rampe” di accelerazione e decelerazione su tutti i movimenti, in modo da “addolcire” l’impatto sulla componentistica, preservandola, e aumentando la sicurezza dell’apparecchiatura.

Trattandosi di macchine utilizzate per lavoro, il D.Lgs. 81/08 e le successive integrazioni e modifiche, ha introdotto una serie di obblighi e responsabilità in materia di sicurezza, che i vari “attori” (dal datore di lavoro, agli utilizzatori, passando per i responsabili della sicurezza), devono conoscere e rispettare: controlli periodici sui carroponti e formazione continua degli operatori, sono elementi imprescindibili per la salvaguardia e la sicurezza dei lavoratori.

Manutenzione e verifiche ai carroponte

Per permettere il mantenimento in buono stato di tale mezzo e garantendone il funzionamento, si deve procedere con le verifiche periodiche ai carroponte. I controlli aiutano a prevenire ogni forma di guasto diminuendo le casistiche di fermo macchina. Queste verifiche sono resa obbligatorie dal D.lgs 81/08 al fine di creare un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti e permettono di individuare le eventuali azioni di manutenzione correttiva da effettuare con l’obiettivo di ripristinare il funzionamento di questa attrezzatura di sollevamento.

Gru monorotaie

Le gru a monorotaia sono un’alternativa vincente rispetto alle gru tradizionali o ai trasportatori per il sollevamento nel caso ci sia la necessità di operare in spazi angusti quando un carrello elevatore o una gru sono troppo ingombranti o poco pratici o per permettere l‘attività della linea produttiva senza interrompere il processo di produzione.

Le gru a monorotaia possono essere installate nella struttura del fabbricato con diverse tipologie di applicazione: a soffitto, su colonne, oppure possono essere installate usando staffe a sbalzo.

Le gru su rotaia facilitano il sollevamento di prodotti su scaffali, per lo stoccaggio o la movimentazione da una parte all’altra del sito produttivo per un ulteriore assemblaggio e produzione.

Il layout esatto di una gru su rotaia può variare da applicazione ad applicazione e dalla tipologia del fabbricato. Ogni unità ha alcune caratteristiche di base in comune: struttura principale in travi d’acciaio ad alta resistenza, che corrono parallelamente al pavimento sulle quali scorrono uno o più carrelli di metallo che sostengono il dispositivo di sollevamento. Il carrello può correre sopra o sotto la trave, a seconda dell’altezza del soffitto e della capacità di sollevamento richiesta.

A differenza dei trasportatori o di altri sistemi di sollevamento usati nelle catene di montaggio, le gru su monorotaia mantengono le aree produttive libere da ostruzioni.

Gru a cavalletto

Le gru a cavalletto hanno funzionamento analogo a quello delle gru a ponte ma la loro travatura non poggia sulla struttura del capannone, bensì su gambe in acciaio dotate di carrelli motorizzati.

Particolarmente adatte alla movimentazione e allo stoccaggio di prodotti e materiali in piazzali esterni, consentono una riduzione dei tempi di manovra rispetto ai sistemi tradizionali e sono progettate per le industrie che richiedono strutture di trasporto per carichi pesanti.

Le gru a cavalletto sono generalmente utilizzate in aziende e siti di costruzione, ma trovano impiego anche nelle linee di produzione, dove aiutano a mantenere la linea fluida spostando il prodotto durante il processo di assemblaggio.

Gru a torre

Le gru a torre sono macchine costituite da una struttura verticale (torre) in acciaio sulla cui sommità è installata una trave orizzontale (braccio + controbraccio), anch’essa in acciaio, che attraverso un sistema di funi consente la movimentazione dei carichi. Le gru sono solitamente installate in posizione fissa ma possono anche essere dotate, più raramente, di un sistema di traslazione su binario.

Struttura verticale: la torre può essere a traliccio metallico, ad elementi tubolari o scatolati metallici; la parte di struttura verticale, spesso presente alla quota del braccio, si chiama cuspide e, attraverso un sistema di funi-tiranti, svolge una funzione statica di sostegno della trave.

Struttura orizzontale: la parte di trave destinata alla distribuzione dei carichi è il braccio o “freccia” della gru, mentre la parte di trave avente la funzione statica di bilanciamento del braccio e dei carichi movimentati è chiamata controbraccio o “controfreccia”. I diversi modelli di gru disponibili sul mercato si differenziano per alcuni particolari costruttivi che non identificano vere e proprie tipologie. È, tuttavia, possibile individuare distinte varietà in ragione delle diverse caratteristiche del carro di base che può essere:

  • di tipo fisso, collegato ad un basamento (più raramente a plinti di fondazione) tramite degli elementi di ancoraggio (piastre e tirafondi) o con un elemento di torre a perdere, annegato nel getto del basamento.
    di tipo fisso, poggiante su un basamento per mezzo di stabilizzatori;
  • traslante, per mezzo di ruote su binario (ad esempio nei cantieri che presentano lunghezze planimetriche notevoli). Inoltre, è possibile suddividere le gru a torre per la presenza o meno della cabina di comando in quota; infatti, sul mercato si trovano grandi gru con cabina e medie-piccole gru generalmente senza cabina come ad esempio le gru automontanti
    In base al loro sistema di montaggio le gru a torre si suddividono principalmente in due categorie:
  • gru ad elementi innestati; sono solitamente usate quando devono essere affrontate altezze notevoli, possono infatti raggiungere altezze anche di svariate decine di metri, avere bracci molto lunghi e portate molto elevate;
  • gru automontanti; questa tipologia è nata dalla necessità di disporre in cantiere di macchine di dimensioni ridotte e con tempi e costi di montaggio minori rispetto alla precedente categoria. In base alla posizione del gruppo di rotazione, si suddividono in:
  • gru a rotazione bassa,
  • gru a rotazione alta.

Generalmente i possibili movimenti della gru sono:

rotazione, distribuzione, salita e discesa, eventuale traslazione su binario.

Rotazione (sinistra-destra).

Il gruppo di rotazione consente l’orientamento del braccio nelle gru con rotazione alta e dell’intera gru (escluso il carro di base) per le gru con rotazione bassa; è costituito da tre elementi fondamentali: il motore, il freno e la ralla. Il motore trasmette il moto, attraverso il pignone, alla ralla che è formata da una parte fissa e da una parte girevole: nelle gru a rotazione alta la parte fissa è ancorata alla torre e la parte girevole è collegata al braccio-controbraccio; nelle gru a rotazione bassa la parte fissa è invece fissata al carro di base e la parte girevole è collegata alla torre. In genere i motori della gru per edilizia sono elettrici e autofrenanti, cioè dotati di un freno elettromeccanico che blocca la rotazione dell’albero al cessare del passaggio di corrente (ossia al cessare dell’impulso di comando). Quando la gru non viene utilizzata, ad esempio a fine turno di lavoro, è necessario sbloccare il freno di rotazione in modo che la gru possa liberamente disporsi nella direzione del vento.

Distribuzione (avanti-indietro) Il gruppo di distribuzione è formato, essenzialmente, da un motore, un riduttore di giri, un tamburo (su cui si avvolge la fune) e un freno; solitamente il gruppo di distribuzione è posizionato sul braccio della gru che, per mezzo di una fune, fa avanzare o arretrare lungo il braccio il carrellino.

Gru derrick

Il derrick o gru derrick è un dispositivo per il sollevamento e la movimentazione di carichi che nella sua forma più elementare è composto da un braccio rigido infulcrato alla base (randa o boma) e provvisto di un sistema di funi e carrucole alla sua sommità. Il braccio può essere orientato in qualunque direzione per mezzo di cavi o stralli. Nelle costruzioni più moderne è dotato di almeno una seconda trave fissa (torre o falcone) che sorregge il boma.

La caratteristica principale che distingue i derrick da altri tipi di gru è di non essere sottoposti a sollecitazioni flessionali ma soltanto di compressione, il che li rende idonei ad applicazioni eccezionalmente gravose. I derrick sono infatti particolarmente utilizzati nell’industria mineraria e nei trasporti marittimi grazie alla loro straordinaria potenza di sollevamento, molto meno nel settore edile dove sovente vengono preferiti sistemi più agili e versatili, come le gru telescopiche o a torre.

Autogrù

L’autogrù è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. Spesso, quando è montata su autocarri provvisti di cassone, con un unico mezzo di trasporto si è in grado anche di trasferire le merci movimentate e non si chiama più autogrù, ma diventa un allestimento come da norma UNI EN 12999:2003 dove si legge[1]: “apparecchi di sollevamento – gru caricatrici”

Gru per autocarro

E’ una gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio).

Gru da carico montata su autocarro

Esistono molte versioni di autogrù, la più specifica corrisponde ad un veicolo gommato a guida singola con un grande e solido braccio allungabile facente funzione di gru. Questa conformazione è quella in grado di sollevare i pesi maggiori e di raggiungere le maggiori altezze. L’autogrù non è destinata a caricare il mezzo sul quale è posizionata; in questo caso si entra nel campo delle Gru per Autocarro.

Anche nel campo del trasporto delle merci è usuale la presenza di autocarri con gru posizionata subito dietro la cabina di guida, usualmente con portate di sollevamento fino alle 5 tonnellate, in grado di offrire un servizio completo ed autonomo di carico, trasporto e scarico di materiali. Tale tipo di servizio è spesso richiesto in occasione di mostre o di apertura di nuovi cantieri di lavoro.

Naturalmente tutti i tipi di autogrù sono forniti di installazioni di sicurezza in grado di garantire la movimentazione in tutta tranquillità. Durante le operazioni di carico e scarico vengono ad esempio estesi dei bracci stabilizzatori sui lati della gru per garantire la stabilità del piano di appoggio ed evitare i rischi di possibile ribaltamento.

Lo stesso principio di mobilità per i mezzi di sollevamento è utilizzata anche in ambito ferroviario con la predisposizione di gru su appositi carri utilizzati per la manutenzione delle linee ferroviarie.

Gru per autocarro

Come già visto è propriamente il tipo di gru che viene applicata agli autocarri per la movimentazione e il successivo trasporto dei carichi.

Composta da un basamento che viene ancorato ad un controtelaio (interposto tra autocarro e basamento della gru), basamento che contiene anche il sistema di rotazione che può essere con cremagliera o ralla. Innestata nel basamento a cremagliera o avvitata alla ralla c’è la colonna sulla cui testa è presente lo snodo nel quale si aggancia il braccio principale, sospinto dal martinetto o pistone ancorato alla base della colonna. La spinta sul braccio principale avviene su perni oppure su bielle e forcella.

Gru idraulica in posizione estesa

Dal braccio principale, con gli stessi sistemi di snodo, parte il secondario (sollevato anche questo da un pistone) nel quale sono contenuti gli sfili della gru, ovvero le parti estensibili telescopicamente che consentono di traslare i carichi a maggiore distanza da quella praticabile dai soli bracci.

All’estremità dell’ultimo sfilo viene applicato il gancio. All’estremità dell’ultimo sfilo del braccio secondario possono essere applicate delle cosiddette prolunghe idrauliche, aventi le stesse caratteristiche di un terzo braccio che consente di posizionare i carichi in luoghi meno accessibili alla struttura normale.

È il sistema più diffuso che viene installato sulle vecchie autogrù, perché non necessita di modifiche sull’allestimento ed è relativamente semplice da installare. Questo tipo di allestimento consiste in una serie di piccoli pistoni che vengono azionati tramite elettrovalvole, che a loro volta rispondono agli impulsi dati dal radiocomando.

Le gru si classificano per la loro capacità di sollevamento espressa in tonnellate-metro ™ o in Kilo newton metro.

Le capacità delle singole gru, nelle loro molteplici versioni, vengono descritte attraverso diagrammi di carico. I sistemi di sicurezza che gestiscono i limiti di sollevamento di una gru, obbligatori per paesi dell’Europa a partire da gru aventi capacità di sollevamento che superano le 4 tonnellate metro, vengono denominati Limitatori di momento e possono essere di tipo idraulico o elettronico; prende tale denominazione dalla possibilità di controllare il momento della forza derivata dall’applicazione e della movimentazione del carico.

Il movimento della gru viene azionato tramite pistoni idraulici a doppia valvola, che vengono riempiti di olio specifico per azionamenti oleodinamici. Quest’olio viene messo in pressione tramite una pompa accoppiata al motore dell’autocarro; tale accoppiamento avviene con l’azionamento della cosiddetta presa di forza, un comando pneumatico azionato dalla cabina in combinazione con la frizione. Quando la gru è immobile, la pompa continua ugualmente a girare, ma l’olio idraulico viene portato nel serbatoio per essere pescato nuovamente. Quando un comando viene azionato, la valvola che porta al serbatoio si chiude, e l’olio va in pressione nella direzione desiderata. Ogni comando (sfilo, rotazione, sollevamento, prolunga meccanica, eventuale verricello) viene azionato tramite il movimento di una leva, accoppiata ad una valvola differenziale che smista l’olio idraulico in una direzione o in un’altra. La gru può anche essere movimentata tramite comando a distanza. A questo proposito esistono diversi sistemi per l’azionamento tramite radiocomando.

  • Servocomandi
    vengono accoppiati meccanicamente alle leve che azionano la gru. L’olio che garantisce il funzionamento dei pistoni viene fornito tramite una pompa elettrica separata nei modelli meno sofisticati, in quanto l’olio che questi pistoni utilizzano è diverso da quello dell’allestimento dell’autogrù, mentre negli altri modelli viene installato un riduttore di pressione per permettere l’utilizzo dell’olio idraulico già presente sulla gru per l’azionamento dei servocomandi.
  • Valvole elettroniche
    Più sofisticato del sistema a servomotore, si trova spesso installato sulle autogrù di fabbricazione moderna, in quanto spesso già installate dalla ditta che costruisce la gru. In questo caso il radiocomando apre o chiude direttamente le valvole tramite un potenziometro installato su di esse. Rispetto al sistema con servocomandi ha il vantaggio di essere più preciso e di avere una tolleranza per la taratura dei comandi migliore. Di contro ha dei costi elevati, e l’installazione su gru non predisposte richiede modifiche sostanziali, come la sostituzione del distributore idraulico dei comandi.

Gru a cavalletto semovente

Le gru a cavalletto mobili sono ideali e funzionali per la movimentazione all’interno di un capannone dove non sono presenti spazi di manovra per un carroponte. Le gru servono anche il piazzale esterno per trasportare il materiale direttamente sulle macchine all’interno del capannone.
Sterzatura con traiettorie curvilinee/rettilinee ad angolo acuto da 0 a 160°: la gru dispone di 4 ruote motrici indipendenti e sterzanti a coppie.

Le gru a cavalletto mobili con ruote sterzanti e gommate si differenziano dalle gru a cavalletto su installazione fissa perché non scorrono su rotaie.

Gru a portale mobile telescopica regolabile in altezza

La Gru a portale o a cavalletto su ruote regolabile in altezza è ideale dove risulta troppo complicato o impossibile montare una gru fissa. É estremamente versatile, idonea per molteplici luoghi di lavoro e applicazioni. Le gru mobili regolabili in altezza sono simili alle gru a ponte, ma il ponte è sostenuto dalle gambe che possono spostarsi su fondo anche sterrato tramite 4 ruote motrici sterzanti in gomma pneumatica.

Carrellone gommato

Carrellone gommato per la movimentazione ed il trasporto di vari tipi di carico
Trattasi di una gru a cavalletto semovente multidirezionale con collegamento alla rete elettrica, con gruppo elettrogeno ed eventualmente con batteria. E’ un semovente multidirezionale che cambia il modo di movimentare grandi carichi all’interno delle industrie e che ha un livello di versatilità e adattabilità semplicemente incredibili.

Completamente progettato da STIMGRU e prodotto in Italia ha molti vantaggi e caratteristiche speciali:

  • Incremento della produttività: riduce al minimo l’utilizzo di carriponte, grazie al fatto che permette movimenti multi direzionali per i sollevare e trasportare il carico dove è necessario.
  • Adatto ad ogni tipo di carico: la gru a cavalletto semovente telescopoica è perfetta per la movimentazione di carichi sia di piccole, che di grandi dimensioni grazie ad una progettazione su misura e alle sue portate elevate anche oltre 50 ton.
  • Adatto ad ogni tipo di spazio: le gru progettate da STIMGRU sono molto compatte. Inoltre, grazie alle numerose possibilità di sterzatura, possono muoversi anche negli spazi più ristretti.
  • Adatto ad ogni tipo di ambiente: è estremamente silenzioso e il suo impatto ambientale è pari a 0. Quasi non necessita di manutenzione, perché sterzatura e trazione sono completamente elettriche.
  • Adatto ad ogni tipo di pavimentazione: le 4 ruote motrici in gomma pneumatica tassellata permettono al cartellone gommato progettato da STIMGRUl, di operare all’esterno come all’interno, garantendo la movimentazione del carico anche su superfici irregolari.
  • Completamente personalizzabile
    Possiamo personalizzare il nostro carro semovente in base a qualsiasi esigenza: dimensioni, portata, autonomia, velocità, sovrastrutture…

Tutte le gru installate dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine devono avere un limitatore di carico e/o un limitatore di momento

– limitatore di carico massimo e di grande velocità: il limitatore di carico massimo “impedisce il sollevamento dei carichi eccedenti il carico massimo arrestando il motore di sollevamento e azionando il freno. Il limitatore di velocità interviene con il superamento della velocità di salita o di discesa del carico: all’aumentare della velocità si generano infatti delle forze di inerzia, sia in partenza che in frenata, che determinano forti sollecitazioni dinamiche”;

– limitatore di momento: “le gru sono calcolate per un momento di carico massimo che non deve mai essere superato: il limitatore di momento (o limitatore di coppia) ne impedisce il superamento controllando il sollevamento e la distribuzione. In pratica il dispositivo impedisce il sollevamento e la traslazione verso la punta dei carichi che eccedono il carico massimo, cioè che superano il diagramma di carico della gru”;

Tutte le suddette gru devono disporre di:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE alla DIRETTIVA MACCHINE della gru, delle Quasi Macchine installate sulla gru, e degli accessori.

  • La Dichiarazione di Conformità deve accompagnare ogni macchina (in senso lato quasi macchina), unitamente alla Marcatura CE. Costituisce la certificazione legale da parte del produttore (o del suo mandatario) che la macchina (quasi macchina) è conforme con quanto previsto dalla Direttiva Macchine (e altre direttive applicabili). Dichiarazione di Conformità e Marcatura CE sono strettamente legate tra loro.
  • Quando assemblaggio, installazione o modifiche sono necessarie prima di mettere in funzione la macchina (quasi macchina), la conformità con la direttiva non è richiesta finché la macchina (quasi macchina) non viene messa in servizio. La dichiarazione deve anche essere inclusa nelle istruzioni o fornita separatamente (in quest’ultimo caso, bisogna comunque inserire nelle istruzioni un documento che dettagli i contenuti della dichiarazione stessa).

In sintesi può essere definita quasi macchina un insieme di parti e/o componenti che, da solo, non è in grado di svolgere alcuna funzione in particolare e che, per farlo, necessita obbligatoriamente di essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre semi macchine. Ad esempio il paranco di sollevamento è una quasi macchina, che per funzionare, deve essere installato sulla struttura di una gru.

  • DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL RADIOCOMANDO, per gru dotate di radiocomando
    I comandi del radiocomando devono essere chiaramente identificati con scritte e/o pittogrammi, devono essere dotati di una protezione contro l’azionamento accidentale, prevedere il ritorno in posizione neutra al cessare dell’impulso dato dall’operatore, essere dotati del pulsante di emergenza a fungo di colore rosso, che permette di arrestare immediatamente qualsiasi movimento della gru, e di un pulsante di allarme per azionare il segnale acustico.

comando a distanza della gru a torre – ELENCO MOVIMENTI
I pulsanti o le leve azionano i comandi relativi ai possibili movimenti, quali:

  • sollevamento (SALITA e DISCESA)
  • rotazione (DESTRA e SINISTRA)
  • distribuzione (LONTANO e VICINO)
  • velocità (LENTA e VELOCE) comando a distanza della gru a torre – POSTO DI MANOVRA

La gru può essere manovrata dalla cabina o fuori dalla cabina con il comando a distanza, che può funzionare “con cavo” o per mezzo di radiocomando a batteria (apparato radioelettrico ricetrasmittente) e può essere a pulsanti oppure a manipolatore con leve multidirezionali (joystick).

Molte gru sono dotate di una pulsantiera/manipolatore radioelettrica/o che permette di gestire l’impianto di sollevamento a distanza senza cavi ed agevolare in questo modo il gruista nelle manovre per il sollevamento-trasporto del materiale.

Ogni radiocomando è dotato di una unità trasmittente (apparecchiatura portatile alimentata a batteria) e di una unità ricevente installata a bordo dell’apparecchiatura da comandare; il radiocomando è identificato in modo univoco dal numero di serie riportato sulle due unità.

  •  Libretto delle verifiche trimestrali gru o registro di controllo gru

E’ la lista dei controlli a carico del conduttore di gru. Le schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] devono essere a conoscenza del CONDUTTORE DI GRU. E’ identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1] I

  •  Analisi dei rischi gru e elenco dei pericoli e rimedi gru per ottemperare ai rischi segnalati

La valutazione del rischio, necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è effettuata tenendo conto dell’entità del danno (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell’esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

  • Libretto di Installazione Uso e Manutenzione gru redatto nella lingua comunitaria in cui l’apparecchio di sollevamento è venduto

Lo scopo del manuale di istruzioni è quello di consentire di usare la gru in modo sicuro. Le informazioni in esso contenute sono finalizzate principalmente ad indicare l’utilizzo della gru previsto dalle ipotesi di progetto e dalle caratteristiche tecniche, a fornire istruzioni per il trasporto, l’installazione , il montaggio, lo smontaggio, la regolazione e l’uso. Il libretto di Installazione descrive la funzione dei dispositivi di sicurezza, ad indirizzare gli interventi di manutenzione, a facilitare l’ordinazione dei ricambi, a costituire un supporto per la formazione del personale. Il manuale di installazione uso e manutenzione è indirizzato al proprietario, al responsabile di cantiere incaricato dello spostamento, dell’installazione, dell’uso, della manutenzione, della conservazione, dello smantellamento finale della gru.

L’obbligo delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è stabilito dal comma 11 dell’art. 71 del D. Lgs. 81-2008.

Quando si lavora con carichi pesanti, i sistemi di gru e i montacarichi sono esposti a sollecitazioni che hanno un enorme impatto sui materiali con cui sono realizzati. Per garantire la sicurezza operativa a lungo termine, le varie ordinanze sulla sicurezza industriale e norme antinfortunistiche impongono ispezioni regolari e frequenti dei sistemi di sollevamento, affidando a esperti e organismi competenti (ASL, ARPA, Vericert.) la verifica periodica di tali apparecchi per controllare usura o difetti. Se il sistema di sollevamento ha soddisfatto tutti i criteri della lista di controllo dell’ispezione, le gru o gli attrezzi di sollevamento possono essere utilizzati per un certo numero di anni a seconda della tipologia. In questa guida verranno dunque approfonditi gli aspetti legati alla sicurezza operativa a lungo termine e alla conformità alle norme antinfortunistiche nell’utilizzo di apparecchi di sollevamento, con suggerimenti su come e quando effettuare i controlli regolari, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche e la normativa in vigore in Italia.

Perché le verifiche degli apparecchi di sollevamento sono obbligatorie?

Mezzi di sollevamento quali gru a portale, carroponti, montacarichi e piattaforme elevatrici devono essere tecnicamente impeccabili e garantire un lavoro in sicurezza. Le norme prescritte dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) hanno infatti lo scopo di escludere qualsiasi rischio per le persone che lavorano con o nelle vicinanze di dispositivi di sollevamento. Come riportato all’interno del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Decreto Legislativo n. 81/2008, per l’utilizzo di attrezzature quali gru a ponte, gru a bandiera ecc., è compito del datore di lavoro affidare il loro impiego esclusivamente ai lavoratori che abbiano ottenuto una formazione e un addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008). L’Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008 riporta le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori:

  • Gru a torre
  • Gru su autocarro
  • Autogru
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Piattaforme mobili elevabili (PLE)

Inoltre, per la verifica di tali attrezzature è fondamentale la periodicità: verifiche periodiche per gru e altri apparecchi di sollevamento erano già prescritte dall’art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, che indica la frequenza di verifica e impone una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.800 (art. 87, comma 4, lett. b) per la mancata richiesta di verifica periodica. Tali norme sono state ulteriormente dettagliate nel decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 che impone verifiche al fine di prevenire potenziali danni e difetti, prolungando in maniera significativa la vita utile delle attrezzature di lavoro.

Per quali mezzi di sollevamento esiste l’obbligo di verifica?

La normativa italiana (nello specifico il) stabilisce l’obbligo di verifica periodica per le seguenti tipologie di apparecchi di sollevamento:

  • Apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata maggiore di 200 kg
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Ponti sospesi e relativi argani
  • Idroestrattori, montacarichi, piattaforme di lavoro, ecc.

Occorre notare che le verifiche periodiche apparecchi di sollevamento azionati a mano da parte dell’INAIL non sono invece obbligatorie, così come non vi è l’obbligo di verifica gru o sollevatori con portata inferiore a 200 kg.
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato le linee guida per eseguire le verifiche periodiche di gru e apparecchi di sollevamento, a seconda del tipo di attrezzatura. Essi specificano i soggetti qualificati per effettuare tali verifiche e la periodicità, che varia a seconda del tipo di attrezzatura (annuale, biennale o triennale). Nel caso degli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro motorizzato in servizio da più di 20 anni, il datore di lavoro dovrà richiedere di condurre una verifica supplementare, secondo la norma tecnica UNI-ISO 9927-1.

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, il datore di lavoro acquista il macchinario e ne dà notizia, all’INAIL (tramite l’interfaccia CIVA), che provvede a emettere una matricola. La prima verifica periodica di tale attrezzatura di sollevamento viene effettuata dall’INAIL o da altro ente abilitato, mentre per le verifiche successive sono responsabili l’ASL/ARPA o altri enti accreditati.

Obbligo di controllo: come effettuare la prima verifica e le successive

L’art. 71, comma 8, richiede al datore di lavoro di far eseguire controlli iniziali (dopo l’installazione e prima dell’utilizzo) e controlli successivi dopo ogni spostamento su un nuovo cantiere o in una nuova posizione per le gru semoventi, oltre alle verifiche periodiche.

Inoltre, l’articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in linea con il D. Lgs. 179/2016 impone la comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento tramite posta certificata o attraverso i servizi online INAIL (CIVA), possibilmente allegando copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro. A quel punto l’unita operativa territoriale INAIL assegnerà una matricola all’attrezzatura e la comunicherà al datore di lavoro.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la prima verifica, l’utente deve richiedere una verifica all’INAIL che può eseguirla direttamente o attraverso altri soggetti. Durante la prima verifica si compila una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura. Per le verifiche successive dei sollevatori, il datore di lavoro deve avvisare l’ASL con sufficiente anticipo. Se la verifica non viene eseguita, deve contattare altri soggetti autorizzati e informare l’ASL

Per poter utilizzare un‘attrezzatura di sollevamento dismessa, la cui ultima verifica è ormai scaduta, si può richiedere una verifica straordinaria (Art. 71 comma 8, lettera b, punto 2, D. Lgs. n. 81/08) per accertare la funzionalità e la sicurezza dell’apparecchio.

Come va documentata la verifica?

Per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento è necessario seguire un processo preciso che prevede diverse fasi e che deve essere opportunamente registrato per garantirne la validità:

  • Identificazione attrezzatura
  • Esame documentale di dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL; dichiarazione di corretta installazione (se previsto); diagramma delle portate (se previsto); diagramma dell’area di lavoro (se previsto); manuale di istruzioni per l’uso; registro di controllo, in formato cartaceo o elettronico.
  • Verifica della corrispondenza tra la configurazione dell’attrezzatura e quella prevista nelle istruzioni
  • Ispezione visiva di strutture, comandi e circuiti, per verificarne lo stato di conservazione
  • Prove di funzionamento dell’attrezzatura e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

L’articolo 71 comma 9 del D. Lgs. n. 81/08 obbliga a riportare per iscritto e conservare per almeno 3 anni i risultati dei controlli eseguiti sull’attrezzatura per verificare il rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante. Le direttive 98/37/CE e 2006/42/CE prescrivono inoltre che il fabbricante fornisca all‘utente il registro di controllo o riporti nelle istruzioni le informazioni riguardanti il suo contenuto.

Per le verifiche successive degli apparecchi di sollevamento, il datore di lavoro deve fornire al verificatore una dichiarazione sull’identificazione e la formazione degli operatori che utilizzano l’attrezzatura, un libretto di verifica e i verbali di verifica precedenti, oltre ai documenti già menzionati (art. 72 comma 2 D. Lgs. n. 81/2008).

Chiedere informazioni in proposito a STIMGRU ). I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma, devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza ad esempio lo SPESAL. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Il compito dello SPESAL è prevenire gli infortuni e le malattie professionali con azioni di vigilanza nei diversi settori sede di luoghi di lavoro (edilizia, industria, commercio, artigianato, …). Promuovere il benessere dei lavoratori favorendo l’adozione di stili di vita sani anche nel contesto lavorativo. Quindi in caso di infortunio: se l’infortunio ha durata superiore a 20 giorni si attiva il procedimento penale (articolo 582 del Codice Penale). I venti giorni vengono identificati dal pronto soccorso. Se l’infortunio ha una durata inferiore a 20 giorni arriva un controllo ASL o Ispettorato del lavoro.

Quali apparecchi di sollevamento non richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?

Qualsiasi apparecchio per il sollevamento che rientra in uno dei seguenti casi non richiede la verifica periodica:

  • apparecchio di sollevamento motorizzato di portata inferiore a 200 kg.
  • apparecchio di sollevamento ad azionamento manuale per qualsiasi portata.

Il presente Studio Tecnico di Ingegneria Meccanica STIMGRU, dal 1978 mette a disposizione dei clienti le proprie competenze.

Il carrello a forche (muletto) è soggetto a verifiche periodiche, decennali, ventennali? Si solo se dotato di un’attrezzatura aggiuntiva con gancio.

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Monografia gru a cavalletto mobili

Trattasi di gru a cavalletto mobili su pavimento industriale senza l’ausilio di rotaie. Il primo progetto è stato realizzato nel 1995 ed è stato regolarmente immatricolato.
Prima Gru Mobile Del 1995 Costruita Per Amministrazione Militare Qkrd2ko1okhrbm87oku6gm5e7zkoh9nuxusb3eotpw
Si trattava di una gru della portata di 2 t.,  lunga 12,135 m e mobile su pavimento industriale. Fu fornita all’Aeroporto Militare di Brindisi per sollevare per la manutenzione i motori degli elicotteri da guerra che stanziavano in un Hangar. La gru disponeva di 2 carrelli sovrapposti con lo scopo di individuare con esattezza il punto di aggancio per il sollevamento del motore. La gru era alimentata con cavo anti schiacciamento e disponeva di una pulsantiera pensile di comando. La gru, con 2 motori di traslazione, si posizionava a cavallo dell’elicottero e grazie ad un sistema idraulico, puntava 4 martinetti necessari per stabilizzarsi. Successivamente sollevava il motore  e lo trasportava al rimessaggio. Sono state progettate e fatte costruire altre gru dello stesso tipo per varie altre amministrazioni militari. Successivamente nel 2016 c’è una svolta: la gru della fotografia (della quale c’è un video sul funzionamento) è stata venduta ad una ditta che fa estrusione di materia plastica. La sua portata è di 8 t. , il suo scopo consisteva nel sollevare dalla macchina dell’estrusione un pesante stampo di acciaio e di collocarlo in un apposito magazzino stampi. Il progresso rispetto alle precedenti tipologie di gru mobili consisteva nel non usare i martinetti idraulici nella fase di posizionamento e disporre di un radiocomando a Joystick. Questo tipo di gru può essere fornita di alimentazione a cavo anti schiacciamento e/o di alimentazione a batterie oppure può essere alimentata da un gruppo elettrogeno montato sulla base della gru per la movimentazione anche su piazzali esterni. In tal caso la gru viene fornita di ruote gommate e di un dispositivo che riduce l’oscillazione del carico secondo la norma UNI-EN 13000.
Gru Mobile Areta Scaled Qkrd2gwox8dx3c9j9i6bszikqaivk0snkctdu3uu7k
Mobilità Negli Spazi Angusti Di Una Gru A Cavalletto Mobile Collegare Con Video E1595319147672 Qkrd2gwox8dx3c9j9i6bszikqaivk0snkctdu3uu7k
Come si vede dai video allegati la gru è in grado di ruotare sul proprio asse, questo le permette di muoversi in spazi angusti con angolo di sterzatura anche inferiore a 90°.

Vantaggi rispetto ad un carrello elevatore della portata di 8 t:
  • Grande possibilità di movimento in spazi angusti
  • Possibilità di portate fino a 20 t
  • Possibile alimentazione per esterno con gruppo elettrogeno
  • Costi di acquisto sul nuovo molto inferiori
  • Utilizzo in spazi insufficienti per passaggio carroponte
Svantaggi
  • Velocità di traslazione/sollevamento inferiore a quella di un carrello elevatore
  • Trattasi di un apparecchio di sollevamento con gancio e quindi soggetto a denuncia INAIL
Caratteristiche Tecniche Carrello elevatore da 8 t
  • Peso del carrello 16000 Kg con batterie
  • Peso batterie 2785 Kg
  • Larghezza totale 2141 mm
  • Lunghezza massima 5450 mm
  • Raggio di sterzo 3111 mm
  • Velocità di marcia con carico 260 m/1’
  • Velocità di sollevamento con carico 19,2 m/1’
  • Freno di serv. idraulico Potenza Motore 2×21 Kw
  • Sterzatura idraulica
  • Operatore in cabina
Caratteristiche Tecniche Gru mobile da 8 t
 
  • Peso gru 2000 Kg (senza batterie)
  • Possibile aliment. con batterie o gruppo elettrogeno
  • Larghezza totale 2600 mm
  • Lunghezza massima 2600 mm
  • Raggio di sterzo 0 mm
  • Velocità di marcia con carico 20 m/1’
  • Velocità di sollevamento con carico 8 m/1’
  • Freno elettronico
  • Potenza motore 2×4 Kw (modulabile con inverter)
  • Sterzatura elettronica
  • Operatore a terra con comando a Joystick
  • Costo gru nuova pari al costo di un carrello elevatore usato diesel del 2008 pari a 60000 euro+IVA
3 5 Qkrd2e36cqa24idmpyyg3i86y4wrwxhgjyuxe9z0q8
Gru mobile come da video per la movimentazione all’interno di un capannone dove non sono presenti spazi di manovra per un carroponte. La gru serve anche il piazzale esterno per trasportare il materiale direttamente sulle macchine all’interno del capannone. Sterzatura con traiettorie curvilinee/rettilinee ad angolo acuto da 0 a 160°: la gru dispone di 4 ruote motrici indipendenti e sterzanti a coppie.
5 5 E1595322197320
4 5 E1595322262943

Questa gru è soggetta a verifiche periodiche da parte di un Organismo di Verifica Abilitato come ad esempio Vericert . L’elenco degli Organismi Notificati è riportato sul sito dell’INAIL alla voce verifica impianti.

Si forniscono qui di seguito alcune informazioni.

Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento

Perché eseguire i controlli periodici sugli apparecchi di sollevamento è importante?
L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII D. del L.gs. 81-2008. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio (dedotto dall’allegato VII del Dlgs 81-08):

  • Gru a bandiera;
  • Carroponte;
  • Gru monorotaie;
  • Gru a cavalletto;
  • Gru a torre;
  • Gru derrick;
  • Gru su autocarro;
  • Autogrù.
  • Gru a cavalletto semovente
  • Gru a portale mobile
  • Carrellone gommato

Tutte le gru installate dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine devono avere un limitatore di carico e/o un limitatore di momento.

Tutte le suddette gru devono disporre di:

  • DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE alla DIRETTIVA MACCHINE della gru, delle Quasi Macchine installate sulla gru, e degli accessori.
  • DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL RADIOCOMANDO, per gru dotate di radiocomando
  • Libretto delle verifiche trimestrali gru o registro di controllo gru
  • Analisi dei rischi gru e elenco dei pericoli e rimedi gru per ottemperare ai rischi segnalati
  • Libretto di Installazione Uso e Manutenzione gru redatto nella lingua comunitaria in cui l’apparecchio di sollevamento è venduto
  • Se la gru è venduta in un paese extra europeo, servono i disegni costruttivi della gru redatti in inglese, se è redatto il progetto della gru o se la gru è costruita in un paese extra UE su progetto della gru in UE.
  • Nei paesi extra UE il libretto di installazione uso e manutenzione della gru deve essere redatto in inglese.

La verifica trimestrale è obbligatoria per i precedenti apparecchi di sollevamento, anche con portata inferiore ai 200 Kg.

L’obbligo delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è stabilito dal comma 11 dell’art. 71 del D. Lgs. 81-2008.

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell’ALLEGATO VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO VII. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale
dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (ad esempio Vericert chiedere informazioni in proposito a STIMGRU ) secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati (ad. Esempio Vericert. Chiedere informazioni in proposito a STIMGRU ). I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma, devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza ad esempio lo SPESAL. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

L’elenco degli Organismi Notificati è riportato sul sito dell’INAIL

Il compito dello SPESAL è prevenire gli infortuni e le malattie professionali con azioni di vigilanza nei diversi settori sede di luoghi di lavoro (edilizia, industria, commercio, artigianato, …). Promuovere il benessere dei lavoratori favorendo l’adozione di stili di vita sani anche nel contesto lavorativo. Quindi in caso di infortunio: se l’infortunio ha durata superiore a 20 giorni si attiva il procedimento penale (articolo 582 del Codice Penale). I venti giorni vengono identificati dal pronto soccorso. Se l’infortunio ha una durata inferiore a 20 giorni arriva un controllo ASL o Ispettorato del lavoro.

Quindi il comma 11 del D.lgs. 81/08 dell’art. 71 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre le attrezzature riportate nell’Allegato VII (apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso e mobile come ad esempio gru a cavalletto semoventi, carrelloni gommati per il sollevamento, gru a cavalletto mobili) a verifiche periodiche, finalizzate a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza. La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo mancata risposta entro 45 giorni dall’invio della richiesta.

Quando effettuare le richieste di verifica successive alla prima?

Il datore di lavoro deve inviare la richiesta al soggetto abilitato alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento (ad esempio Vericert) almeno 30 giorni prima di ogni scadenza periodica o per informazioni a STIMGRU . Il termine per l’espletamento della verifica è di 30 giorni a partire dalla data della richiesta. La periodicità di tali verifiche è stabilita dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008.

Le aziende che non richiedono la verifica periodica sono soggette alle sanzioni di cui sopra.

Quali apparecchi di sollevamento non richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?

Qualsiasi apparecchio per il sollevamento che rientra in uno dei seguenti casi non richiede la verifica periodica:

  • apparecchio di sollevamento motorizzato di portata inferiore a 200 kg.
  • apparecchio di sollevamento ad azionamento manuale per qualsiasi portata. Il presente Studio Tecnico di Ingegneria Meccanica STIMGRU, dal 1978 mette a disposizione dei clienti le proprie competenze.

Il carrello a forche (muletto) è soggetto a verifiche periodiche, decennali, ventennali? Si solo se dotato di un’attrezzatura aggiuntiva con gancio

Lo studio Tecnico Stimgru si occupa da diversi decenni di progettazione di gru a cavalletto gommate.